Art. 80.

      1. L'articolo 720 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 720. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.

 

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      Coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio».